Skip to content

Statuto

E’ possibile scaricare lo statuto qui

 

TITOLO I

Denominazione, sede

Art. 1
È costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile l’Associazione Culturale denominata: Antropologia Museale – Società Italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici (SIMBDEA)

Art. 2
L’Associazione ha sede in Palermo, P.zza Antonio Pasqualino, 5, 90133, presso il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino. Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, sedi di sezioni regionali e interregionali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

TITOLO II

Statuto

Art. 3
L’Associazione Antropologia Museale – Società Italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici (da qui in poi denominata SIMBDEA) è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alle disposizioni relative agli Enti non commerciali contenute nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell’Ordinamento giuridico.

Art. 4
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci di SIMBDEA: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell’attività dell’organizzazione stessa. Esso può essere modificato con delibera dell’assemblea dei soci per la quale occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall’art. 12 delle preleggi al Codice civile.

TITOLO III

Finalità – Strumenti

Art. 5
SIMBDEA non ha scopo di lucro ed opera nel campo della ricerca, della museologia, della museografia, della mediazione e della formazione nell’ambito dei beni demoetnoantropologici e del patrimonio culturale, materiale e immateriale. In particolare, sono finalità di SIMBDEA:

a. proporsi come luogo di riflessione sui beni demoetnoantropologici, sul patrimonio culturale e sul museo quale fenomeno d’espressione, d’incontro, di produzione culturale e di educazione interculturale;
b. promuovere iniziative per il pieno riconoscimento e per lo sviluppo del settore demoetnoantropologico nel sistema dei beni culturali italiano, anche attraverso azioni mirate a favorire la costituzione di reti e valorizzare le buone pratiche;
c. sviluppare riflessioni e iniziative, in campo nazionale ed internazionale, relative allepolitiche sul patrimonio culturale immateriale e materiale, con particolare riferimento alle Convenzioni dell’UNESCO e del Consiglio d’Europa in materia;
d. promuovere il settore demoetnoantropologico e salvaguardare il profilo professionale del demoetnoantropologo così come riconosciuto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Legisl. 42/2004) e dal Pdl. n. 362/2013, nei musei e sul territorio, anche attraverso azioni di monitoraggio degli interventi operati dalle istituzioni pubbliche e private;
e. consolidare e sviluppare le conoscenze e le competenze antropologiche applicate al museo e ai beni demoetnoantropologici in campo scientifico e professionale;
f. promuovere la conoscenza etnografica delle differenze e dei processi culturali, la loro documentazione e rappresentazione nei diversi contesti comunicativi (territoriali, museografici, accademici…), come elementi essenziali della memoria comune da radicare nel futuro. Orientare in tal senso la politica dello Stato,delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico e privato.

Art. 6
L’Associazione opera attraverso:
– la promozione e l’organizzazione di convegni, seminari, manifestazioni, corsi a fini
culturali, scientifici, professionali e sociali; il tutto nello spirito e secondo i principi dell’Associazione e favorendo il dialogo e la co-progettazione inter e multidisciplinare nell’ambito del patrimonio e del museo;
– l’offerta di competenze sotto forma di studi, rapporti, ricerche, informazioni e simili, nel campo dell’antropologia museale e dei patrimoni culturali, a favore di Enti pubblici e privati, imprese, associazioni, istituti, privati e simili;
– la redazione, pubblicazione e diffusione con qualunque mezzo, anche scritto e multimediale di studi, mostre, testi, istruzioni, periodici e simili, attinenti alle attività sopra dette.

Art. 7
SIMBDEA opera nel territorio nazionale e potrà ricercare, anche sulla base di appositi accordi e convenzioni, l’attivazione di ogni forma collaborativa idonea a perseguire le proprie finalità in accordo con l’Amministrazione dello Stato, le Regioni, gli Enti locali ed ogni altro Ente pubblico e privato, le associazioni, gli istituti, i privati.
SIMBDEA potrà ricercare altresì la collaborazione con istituzioni scientifiche italiane e straniere, partecipando anche alle attività delle organizzazioni internazionali.

Art. 8 Codice di condotta
L’attività di SIMBDEA è regolata da un Codice di condotta, ossia da un insieme di regole di carattere etico a cui gli associati devono fare riferimento nello svolgimento dell’attività professionale, nei rapporti con i terzi, con i colleghi e con SIMBDEA.

TITOLO IV

Soci ordinari e sostenitori

Art. 9 Soci ordinari
Possono essere soci ordinari le persone fisiche che posseggano i titoli di studio e che
abbiano maturato esperienze e acquisito le competenze necessarie per esercitare
professionalmente l’attività di demoetnoantropologo del museo e del patrimonio.
Il numero dei soci ordinari è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per la legge. Possono essere soci ordinari i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che abbiano compiuto la maggiore età, che abbiano interessi o esercitino arti e mestieri attinenti alla natura di SIMBDEA, si riconoscano e si impegnino nelle finalità da essa promosse. L’iscrizione come socio ordinario ha carattere libero e volontario, ma impegna al rispetto del presente Statuto, del Codice di condotta e delle deliberazioni degli organi statutari.

Art. 10 Requisiti di ammissione
1. Sono titoli di studio che consentono l’adesione in qualità di Socio ordinario:
a. Laurea di primo o di secondo livello conseguita in un corso di laurea in
demoetnoantropologia ovvero con una tesi in materie demoetnoantropologiche;
b. Diploma di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici.
2. Rappresentano altresì titoli valutabili ai fini dell’iscrizione in qualità di Socio:
a. Dottorato in Discipline Demoetnoantropologiche (settore M-DEA/01);
b. Formazione postlaurea conseguita con corsi di perfezionamento, master e corsi di alta formazione in demoetnoantropologia dei musei e del patrimonio.
3. Tra i requisiti valutabili ai fini dell’iscrizione in qualità di Socio possono essere prese in considerazione, in deroga ai requisiti richiesti dal presente articolo e per i soci in regola con l’ scrizione alla data dell’entrata in vigore del presente statuto, le seguenti esperienze professionalizzanti:
a. l’aver svolto documentate attività di ricerca, analisi e/o mediazione nell’ambito delle politiche locali, nazionali e internazionali del patrimonio culturale materiale e immateriale;
b. l’aver svolto – o svolgere – lavoro di direzione di musei DEA pubblici (dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico) o privati;
c. l’aver ricoperto – o ricoprire – il ruolo di conservatore presso musei DEA pubblici (dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico) o privati;
d. l’aver svolto – o svolgere – lavoro di catalogazione con schede FK o BDI/M per conto di musei DEA pubblici (dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico), privati o per conto di enti locali o di uffici periferici del MIBAC;
e. l’aver ricoperto – o ricoprire – il ruolo di responsabile dei servizi educativi o quello di educatore museale in istituti DEA pubblici (dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico) o privati;
f. l’aver ricoperto – o ricoprire – il ruolo di responsabile dei servizi di documentazione in musei DEA pubblici (dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico) o privati;
g. l’aver ricoperto – o ricoprire – il ruolo di responsabile dei servizi di documentazione in musei DEA pubblici (dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico) o privati;h. l’aver svolto – o svolgere – servizi di documentazione in musei DEA pubblici (dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico) o privati;
i. l’aver svolto – o svolgere – il ruolo di responsabile per lo sviluppo: fund raising, promozione e marketing in musei DEA pubblici (dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico) o privati;
j. l’aver svolto – o svolgere – il ruolo di operatore dei servizi di custodia e accoglienza al pubblico in musei DEA pubblici (dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico) o privati;
k. aver redatto o collaborato (in maniera documentabile) alla redazione di un progetto scientifico di un museo o di una mostra DEA di ambito pubblico (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali e ogni altro ente ed istituto pubblico) o privato;
l. aver partecipato (in maniera documentabile) alle ricerche preliminari all’allestimento di un museo o di una mostra DEA di ambito pubblico (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali e ogni altro ente ed istituto pubblico) o privato

Art. 11. Diritti dei Soci ordinari
I soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita di SIMBDEA concorrendo all’attuazione dello scopo sociale e alla definizione dei suoi programmi. Tutti i soci ordinari regolarmente iscritti hanno diritto a:
1. partecipare alle Assemblee regionali e nazionali;
2. concorrere, con il proprio voto, alla formazione delle decisioni e all’elezione dei propri rappresentanti alle cariche associative;
3. presentare la propria candidatura a cariche associative e ad esservi eletti, fatti salvi i casi di incompatibilità;
4. essere informati sulle attività;
5. accedere ai verbali degli organi associativi, con il solo limite del rispetto dei diritti alla riservatezza, secondo la normativa nazionale vigente;
6. ottenere il rilascio dell’attestato di iscrizione;
7. fruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Associazione.

Art 12. Aggiornamento dei Soci ordinari
I soci ordinari sono tenuti all’aggiornamento professionale continuo ed a trasmettere annualmente le relative attestazioni al Consiglio Direttivo di SIMBDEA, che ne accerterà la compatibilità con i requisiti previsti dallo Statuto dando comunicazione al socio degli esiti dell’adempimento. E’ strumento di arricchimento professionale e di aggiornamento continuo la partecipazione attiva ai lavori di Commissioni e Gruppi di lavoro istituiti da SIMBDEA, nonché l’impegno associativo nelle cariche e negli incarichi associativi.

Art 13. Sostenitori
Possono aderire a SIMBDEA, in qualità di sostenitori:
1. coloro che pur non possedendo i requisiti di ammissione per aderire come soci ordinari contribuiscano da altri settori disciplinari e diversi profili professionali in modo convergente alla missione di Simbdea, in virtù dell’opera prestata in favore dei musei e dei beni demoetnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale.
2. gli studenti iscritti a specifici corsi universitari o di formazione professionale che rientrino nel settore demoetnoantropologico;
3. le persone che siano interessate a sostenere lo scopo sociale o che operino o abbiano operato a qualsiasi titolo nei musei demoetnoantropologici o negli organismi compresi nei punti seguenti:
a) le collezioni, intese come organiche raccolte di oggetti e/o altre tipologie di documenti di interesse demoetnoantropologico, di qualunque tipo e su qualunque supporto;
b) gli enti, le associazioni, le istituzioni e le società, sia pubblici che privati, che svolgano la  loro attività a vantaggio dei musei demoetnoantropologici e della professione di demoetnoantropologo del museo e del patrimonio.
4. gli enti, le associazioni, le istituzioni e le società, sia pubblici che privati, che svolgano la loro attività a vantaggio dei musei demoetnoantropologici e della professione di demoetnoantropologo del museo e del patrimonio.

L’iscrizione come sostenitore ha carattere libero e volontario, ma impegna al rispetto del presente Statuto, del Codice di condotta e delle deliberazioni degli organi statutari.

I sostenitori godono dei seguenti diritti:
– partecipare alle Assemblee;
– essere informati sulle attività;
fruire di tutti i servizi messi
a disposizione dell’Associazione
e frequentarne le sedi.

Le modalità di adesione come sostenitore sono disciplinate dal Consiglio Direttivo. Lo status di sostenitore viene meno a seguito di recesso unilaterale, o di mancato rinnovo dell’adesione entro il termine fissato.

Art. 14. Modalità di iscrizione
Le richieste di nuova iscrizione a SIMBDEA in qualità di socio ordinario e quelle di nuove adesioni in qualità di sostenitore vanno presentate al Consiglio Direttivo utilizzando l’apposito modulo “domanda di iscrizione” compilato in ogni sua parte. A norma dello Statuto, il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti. Lo status di socio verrà acquisito al momento del pagamento della quota d’iscrizione.

Il Consiglio Direttivo, nell’ambito della definizione degli importi relativi alle quote di iscrizione e delle quote associative per i soci ordinari e sostenitori, può stabilire quote particolari relative all’iscrizione e la partecipazione di studenti e di categorie speciali all’associazione.

La domanda d’iscrizione dovrà contenere:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita e cittadinanza;
b) l’indicazione della tipologia di socio (ordinario o sostenitore) per la quale s’intende inoltrare domanda;
c) curriculum scientifico-professionale comprensivo di Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà;
d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il  Consiglio Direttivo, accertata l’inesistenza delle cause d’incompatibilità, delibera sulla domanda di ammissione annotando le nuove iscrizioni nel libro soci. In caso d’inammissibilità, il Consiglio Direttivo provvede alla notifica della decisione assunta e della sua motivazione.

Art. 15
I soci tutti dovranno versare la tassa di ammissione e sottoscrivere la quota associativa nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti:
a) al versamento della tassa di ammissione nella misura stabilita
dal Consiglio Direttivo;
b) al versamento della quota associativa sottoscritta con le modalità e nei termini previsti. 
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

TITOLO V

Rinnovo – Recesso – Decadenza – Esclusione

Art. 16
I soci ordinari in regola con le disposizioni del presente Statuto ed i sostenitori che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci ordinari e sostenitori anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale. Il socio ordinario o sostenitore dimissionario può richiedere successivamente di essere nuovamente iscritto a SIMBDEA, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione.
Il socio o il sostenitore che non abbia versato la propria quota associativa annuale entro il 30 marzo di ciascun anno verrà considerato moroso e sospeso da tutti i diritti associativi, di cui agli artt. 11 e 13 del vigente Statuto, fino a quando non abbia provveduto a regolarizzare le propria posizione. La successiva corresponsione della quota dovuta non comporta il reintegro dei servizi e dei diritti non goduti dal socio fino a quel momento. Il socio moroso che non abbia regolarizzato la sua posizione entro il 31 dicembre dell’anno successivo sarà dichiarato, con delibera Consiglio Direttivo, decaduto dall’iscrizione all’Associazione per morosità. Il socio dichiarato decaduto per morosità può richiedere successivamente di essere nuovamente iscritto a SIMBDEA con le stesse modalità della prima iscrizione, previo versamento della quota a suo tempo non corrisposta.
SIMBDEA provvede a comunicare ogni anno, attraverso i propri mezzi di informazione, sia cartacei che elettronici, le modalità d’iscrizione e rinnovo. La segreteria aggiornerà mensilmente la banca dati dei soci, registrando sia i rinnovi che le nuove iscrizioni, anche per consentire la regolare convocazione delle assemblee generali e straordinarie dei soci.

Art. 17
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte o scioglimento dell’Ente socio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Art. 18
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati.

Art. 19
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento delle quote sociali sottoscritte;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali;
d) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all’Associazione;
e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Art. 20
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 21
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere  comunicate mediante posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci interessati i quali, nel caso di esclusione, possono proporre opposizione davanti al Tribunale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

TITOLO VI

Patrimonio sociale

Art. 22
Il patrimonio di SIMBDEA è costituito:
a) dalle quote di iscrizione e dalle quote associative annuali;
b) da donazioni, lasciti, oblazioni di Enti o di singoli cittadini, espressamente destinati agli scopi sociali;
c) da fondi destinati ad incrementi del patrimonio
con delibera dell’Assemblea dei soci;
d) da materiali e beni mobili o immobili di sua proprietà;
e) da proventi e contratti o convenzioni sottoscritti con Enti pubblici e privati o da contributi e finanziamenti ricevuti da Enti pubblici e privati;
f) da qualunque altra liberalità che provenisse a SIMBDEA per essere impiegata al fine delraggiungimento degli scopi sociali.

Art. 23
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo, da compilarsi con criteri di oculata prudenza, e lo sottopone all’assemblea.

Art. 24
SIMBDEA può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili o immobili, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo.

Art. 25
SIMBDEA ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
È in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26
SIMBDEA ha l’obbligo, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 27
Sono organi di SIMBDEA:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Comitato Scientifico;
e) il Collegio dei revisori qualora
l’assemblea ne ritenga necessaria la nomina.
Tutte le cariche sono onorarie.

L’Assemblea dei soci

Art. 28.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, inviato ai soci tutti almeno dieci giorni prima dell’adunanza anche tramite posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed, occorrendo, della seconda convocazione. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto, e presenti tutti i membri degli organi effettivi. Possono partecipare ai lavori dell’assemblea anche i non iscritti in qualità di uditori.

Art. 29
L’assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo e le relazioni del Consiglio Direttivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
b) procede alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
c) approva i regolamenti e le modifiche ai regolamenti previsti dal presente statuto;
d) definisce le linee generali ed i piani di attività di SIMBDEA e delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, eventualmente, entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo. Tuttavia, quando particolari esigenze lo richiedano, l’assemblea potrà essere convocata nel termine non superiore in ogni caso a sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato di SIMBDEA. Le proposte di competenza dell’assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dai consiglieri nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta almeno nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l’assemblea che deve discuterli.

Art. 30
In prima convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sulla modifica dello statuto, sullo scioglimentodell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 31
Per le votazione si procederà normalmente con il sistema dell’alzata di mano o per divisione.

Art. 32
Hanno diritto al voto nelle assemblee solo i soci ordinari i quali risultino in regola con i pagamenti delle quote associative. Ogni socio ha un solo voto secondo il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma del codice civile. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, nei limiti previsti dall’art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. All’assemblea possono partecipare senza diritto di voto altre associazioni o persone interessate alle iniziative.

Art. 33
L’assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, salvo che l’assemblea non elegga chi debba presiederla. L’assemblea nomina un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono essere registrate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo

Art. 34
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di nove consiglieri, comunque in numero dispari, eletti dall’assemblea tra i soci ordinari effettivi ed i delegati.
Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I suoi componenti decadono qualora si verifichino alle riunioni reiterate assenze no giustificate. La decadenza deve essere pronunciata dal Consiglio direttivo che provvede alla sostituzione a partire dal primo dei candidati al Consiglio direttivo non eletti. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno dei consiglieri, oppure, distintamente, a più di uno, oppure a un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente ed eventualmente da uno o più consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso almeno una settimana prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della seduta e la precisa indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo sono dallo stesso stabilite, in ordine alla necessità e urgenza operativa. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I processi verbali e gli atti sono redatti dal Segretario.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Tuttavia, su invito del Presidente, vi  possono partecipare esperti o consulenti.

Il Consiglio Direttivo, tramite propria deliberazione, può istituire Gruppi di Lavoro territoriali o tematici .La delibera d’istituzione è subordinata alla presentazione e valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, del regolamento del Gruppo di lavoro territoriale o tematico contenente obiettivi e finalità.

Obiettivi e finalità.

All’atto dell’istituzione, i Gruppi di lavoro sono tenuti ad aprire un registro delle riunioni relativo agli argomenti trattati e alla partecipazione dei componenti. Il verbale delle riunioni svolte dai Gruppi di lavoro dovrà essere trasmesso al consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione di SIMBDEA. Spetta pertanto, tra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazione ed, eventualmente, i bilanci preventivi;
c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;
f) stabilire l’importo della quota associativa annua e della tassa di ammissione
g) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all’assemblea;
h) vigilare sul rispetto da parte dei soci del Codice di condotta;
i) accertare annualmente l’aggiornamento professionale dei soci ordinari.

Il Presidente

Art. 35
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Ha la rappresentanza e la firma sociale di SIMBDEA. La firma sociale potrà anche essere abbinata con altro o altri consiglieri. Previa autorizzazione del Consiglio può delegare i propri poteri, in tutto o in parte a un membro del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; in mancanza o in assenza di questo, a uno dei consiglieri designato dal Consiglio.

Il Presidente adotta le deliberazioni spettanti al Consiglio quando l’urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all’ultima adunanza.

Tali deliberazioni debbono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva a quella delibera. Inoltre ordina le riscossioni ed i pagamenti, stipula i contratti ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge.

Il Presidente emerito

Art. 36
L’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, può eleggere un Presidente emerito. Il titolo è attribuito a personalità che abbiano svolto un ruolo rilevante e determinante per lo sviluppo e la crescita dell’Associazione.

Il Presidente emerito:
a) può essere invitato alle riunioni del Consiglio direttivo, delle commissioni dei gruppi di lavoro;
b) non è organo dell’associazione
c) può assumere incarichi associativi su invito del Consiglio direttivo;
d) resta in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che lo ha proposto;
e) è rieleggibile.

Il Segretario

Art. 37
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Segretario, che:
a) dirige la segreteria e coordina le attività della segreteria operativa;
b) attua le direttive del Consiglio e i deliberati di SIMBDE ;
c) svolge le funzioni di Tesoriere amministrando i fondi di SIMBDEA derivati dalle
quote dei soci e da altri proventi, e redige i bilanci che sottoporrà all’approvazione;
d) tiene gli elenchi dei soci, assicura le comunicazioni interne a SIMBDEA e quelle con la Presidenza e il Consiglio Direttivo.
e) partecipa agli incontri del Consiglio direttivo

Segreteria operativa

Art. 38
Il Consiglio Direttivo, al fine di dotare SIMBDEA di una struttura organizzativa di sostegno alla gestione ordinaria, può istituire una segreteria operativa in proprio o tramite convenzione con associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, e ne nomina il responsabile.

Comitato Scientifico

Art. 39
Il Comitato Scientifico svolge un ruolo consultivo per il Consiglio Direttivo. È composto da un numero massimo di 7 membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i fondatori di SIMBDEA e tra i soci che abbiano contribuito significativamente alla vita associativa. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni, i suoi membri possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e a rappresentare SIMBDEA anche in contesti istituzionali.

Collegio dei Revisori

Art. 40
L’Assemblea dei soci può nominare un Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, da scegliersi a cura dell’Assemblea dei soci fra commercialisti iscritti negli appositi Albi e durano in carica tre anni. Il Collegio svolge le funzioni di controllo contabile e di revisore dei bilanci consuntivi.

TITOLO VIII

Disposizioni Generali

Art. 41
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente, all’approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

Art. 42
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rimando alle norme di legge vigenti in materia.